Segnalazione Certificata di Inizio Attività - Edilizia

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In base all’articolo 19 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i., ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze.
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza del Comune.
Con comunicato del 08/10/2010 la Regione Lombardia ha confermato l'esatto ambito di operatività del nuovo istituto della SCIA in campo edilizio, già delineato dalla circolare del Ministero della Semplificazione normativa del 16/09/2010: la SCIA può sostituire soltanto la cosiddetta "DIA ordinaria", non anche la "SuperDIA" alternativa al Permesso di Costruire. Pertanto gli interventi assoggettati in via principale alla SCIA sono: interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati (cioè eccedenti rispetto alla previsione di cui all'articolo 6 del DPR n. 380/2001); interventi di restauro e risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia conservativa o leggera (ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR n. 380/2001).

Adempimenti: 

Alla SCIA va allegata tutta la documentazione necessaria richiesta dal Comune. Per un elenco indicativo si veda il modulo per la presentazione della SCIA, scaricabile da questa pagina.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata lo stesso giorno della presentazione della segnalazione al Comune.
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

Costi: 

La SCIA è soggetta al pagamento del diritto comunale di segreteria e di istruttoria, attualmente da un minimo di € 109,00.
Nel caso in cui la SCIA sia soggetta al pagamento degli oneri di urbanizzazione, si dovrà allegare il calcolo dell’importo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Gli uffici provvederanno al controllo degli importi, a cui seguirà la presa d’atto e l’invito al pagamento.

Tempi: 

La denuncia di inizio di attività può essere presentata lo stesso giorno dell'inizio dei lavori.
Analogamente alla DIA, ha validità per 3 anni. L’interessato ha l’obbligo di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori, allegando alla stessa il certificato di collaudo finale con il quale il progettista attesta la conformità dell’opera in oggetto e la documentazione catastale comprovante l’avvenuta variazione, se dovuta.
Nel caso in cui si verificano difformità tre le opere realizzate e le dichiarazioni contenute nella SCIA., l’amministrazione comunale commina sanzioni amministrative specifiche. Nel caso di falsità della dichiarazione, l’amministrazione comunale ne dà notizia all’autorità giudiziaria ed all’ordine professionale del tecnico che ha sottoscritto l’asseverazione.

Note: 

La denuncia va necessariamente corredata da apposita relazione tecnica del progettista del lavori, la quale deve asseverare (e per questo il progettista assume la condizione funzionale di esercente servizio di pubblica necessità) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati, ai regolamenti edilizi, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. Gli uffici del comune, secondo le rispettive competenze, verificano la conformità del progetto alla normativa vigente, compresa la regolamentazione urbanistica comunale.
Per le opere non completate, analogamente alle DIA, dopo i tre anni va ripresentata un’altra SCIA.
Per le opere di variante va presentata nuova SCIA, indicando gli interventi che si intende cambiare, tuttavia la nuova denuncia non proroga i termini della fine lavori che resterà di 36 mesi dall’inizio lavori legati alla pratica originaria.
 
 
Le istanze devono essere presentate attraverso lo SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE.
 
 
 

Livello di Informatizzazione attuale: 

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