Separazione e divorzio dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

Classificazione

Descrizione: 

Con la Legge N. 162 del 10 novembre 2014 (precedentemente D.L. N. 132/2014), l’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad Avvocati e al Tribunale.

Dove?

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune:
- di residenza di uno dei coniugi,
- in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero
L’assistenza di un avvocato è facoltativa.

Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?

Tutte quelle coppie che:
- non abbiano figli minori;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano l’accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (Es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione, assegni di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica).
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte così come previsto dall’art. 6 della menzionata Legge N. 162/2014.

Come ?

E' necessario:

  • prenotare l’appuntamento con contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione (vedi allegati) debitamente compilata
  • entrambi i coniugi dovranno presentarsi all'appuntamento con documento d’identità in corso di validità. Non è ammessa alcuna rappresentanza.

In tale sede verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell'accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare o meno l'accordo sottoscritto.
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell’accordo.

Costo

Diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.

 

Livello di Informatizzazione attuale: 

Download modulistica
AllegatoDimensione
PDF icon modulistica per pratica divorzio breve.pdf128.68 KB
 

Normattiva
Il portale della legge vigente    

 

Globo srl - Treviolo (BG)Realizzazione tecnica a cura di Globo S.r.l. - Viale Europa 17/B - 24048 Treviolo (BG)

 

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