Cambio di residenza in tempo reale

Classificazione

Descrizione: 

modello di assenso trasferimento residenza minore modello di assenso trasferimento residenza minore Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" "Cambio di residenza in tempo reale" si illustrano quanto segue:
 
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a). b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
 
In caso di minori che cambiano residenza, il Comune deve acquisire il consenso di entrambi i genitori. Nel caso in cui uno dei due non fosse presente al momento della pratica potrà compilare e fare avere al Comune via fax e mail o posta ordinaria l'allegato modello di consenso con la fotocopia controfirmata della propria carta d'identità.

I cittadini potranno, a partire dal 09 maggio 2012, presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata  e per via telematica:

 
 
Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
 
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
 
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
 
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
 
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
 
Ai sensi dell’art. 5 c.3 della L. 04/04/2012 n. 35, questo Ufficio provvederà entro i 2 giorni lavorativi successivi a dar corso alla registrazione anagrafica, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione dell’istanza.
 
Si fa presente che le dichiarazioni rese in detta istanza, ai sensi dell’art. 5 c. 4 e 5 della L. 04/04/2012 n. 35, verranno sottoposte a verifica per tutti i soggetti coinvolti nella stessa entro i 45 giorni dalla data di presentazione e, nel caso che da questo riscontro emerga la mancanza dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione anagrafica o la discordanza tra quanto dichiarato e la situazione di fatto, questo Ufficio, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, inoltrerà alla S.V. avviso di diniego, dando un termine di 10 giorni dal ricevimento dello stesso per presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni. Se entro tale termine non verrà avanzata alcuna obiezione o se le osservazioni presentate saranno considerate insufficienti o incongrue e quindi non accoglibili , l’Ufficiale d’Anagrafe provvederà al ripristino della posizione anagrafica precedente per tutti i soggetti interessati che non presentino i requisiti per l’iscrizione, dandone comunicazione al Comune di precedente iscrizione anagrafica, che procederà alla loro reiscrizione nella propria Anagrafe della Popolazione Residente all’ultimo indirizzo di residenza.
 
Contestualmente si inoltrerà segnalazione all’autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/200, per dichiarazioni mendaci rese in atto pubblico.
 
 

Livello di Informatizzazione attuale: 

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Normattiva
Il portale della legge vigente    

 

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