Autorizzazione paesaggistica - Richiesta

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Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prescrive, all’art. 146, che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela ai sensi di legge, hanno l’obbligo di sottoporre all’ente competente (Regione o ente subdelegato) i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione.
In difetto di essa i lavori non possono essere iniziati. L’autorizzazione paesaggistica non è necessaria nei seguenti casi (art. 149 del D.Lgs. 42/2004):
  1. per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
  2. per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
  3. per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e presupposto rispetto al rilascio degli altri titoli abilitativi l’intervento proposto. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l’Ente competente deve valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento richiesto in rapporto alle caratteristiche del contesto e al valore riconosciuto dal vincolo paesaggistico esistente.
La procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica si suddivide in due tipologie:
  • ordinaria;
  • semplificata.

Adempimenti: 

Istanza di autorizzazione paesaggistica: procedura ordinaria
Dal 1° gennaio 2010 è entrata a regime la procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del decreto legislativo 42 /2004 (Codice dei beni culturali) e viene così a decadere il regime transitorio più volte prorogato negli ultimi anni.
La nuova disciplina trova applicazione anche ai procedimenti che alla data del 31 dicembre 2009 non si sono ancora conclusi con l’emanazione dell’autorizzazione.La procedura ordinaria prevista dall’art. 146 del D.Lgs. 42/04, di competenza regionale, è caratterizzata dall’intervento della Sovrintendenza non più in via successiva, ma preventiva, attraverso il rilascio di un parere di natura vincolante, da acquisire all’interno del procedimento stesso di rilascio di autorizzazione.Si ricorda infine che l’art. 159 aveva imposto alle Regioni, entro il 31 dicembre 2009, la revisione dei vigenti sistemi di delega del potere autorizzatorio attraverso la verifica della sussistenza nelle amministrazioni delegate dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico - scientifica ora richiesti e ciò a pena di decadenza delle deleghe in essere.
Dal 1° gennaio 2010 potranno pertanto rilasciare autorizzazioni paesaggistiche, sulla base delle nuove procedure stabilite dal Codice del Paesaggio, solo gli Enti locali inclusi negli elenchi approvati da Regione Lombardia e ritenuti idonei ad esercitare le competenze paesaggistiche loro attribuite dall’art. 80 della L.R. 12/2005.Per questi Enti le relative funzioni amministrative “sono esercitate dalla provincia competente per territorio ovvero, per i territori compresi all’interno dei perimetri dei parchi regionali, dall’ente gestore del parco.” (v. art. 80, comma 6 bis, della LR 12/2005).
 
Istanza di autorizzazione paesaggistica: procedura semplificata
Con il D.P.R. 9/7/2010, n. 139, è stato emanato il regolamento che semplifica le procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi ritenuti di «lieve entità» (tassativamente elencati nel provvedimento), sempre che comportino alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, con l'obiettivo di razionalizzare gli adempimenti connessi. In primo luogo è prevista una semplificazione dal punto di vista documentale, in quanto l'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato su una scheda tipo (allegata al DPCM 12/12/2005).
Nel caso in cui gli interventi siano soggetti a permesso di costruire, l’istanza è corredata dall’attestazione del comune territorialmente competente di conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, o dalle consuete asseverazioni di conformità da parte del  progettista, in caso di intervento soggetto a DIA.
Previa una prima verifica in ordine alla applicabilità o meno della modalità semplificata, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, si effettuano le valutazioni istruttorie. Nel caso in cui l'amministrazione competente esprima valutazione negativa, la domanda viene immediatamente rigettata.
In caso invece di valutazione positiva della compatibilità paesaggistica, l'amministrazione invia la pratica al soprintendente, che, entro il termine di venticinque giorni, può in alternativa esprimere parere favorevole vincolante - al quale l'amministrazione locale, nei cinque giorni successivi, si adegua rilasciando l'autorizzazione - ovvero rigettare direttamente l'istanza, senza investire nuovamente della questione l'ente locale.
Il parere del soprintendente non è vincolante, ma solo obbligatorio, nel caso in cui l'area interessata sia assoggettata ad un vincolo o ad un piano paesaggistico che contengano specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio.
In questo caso la titolarità del provvedimento di rigetto dell'istanza resta comunque in capo all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Elenco delle attività edilizie soggette a procedura semplificata:
  1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
  2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice;
  3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non siapplica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
  4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali:- aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione;- interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;- realizzazione o modifica di balconi o terrazze;- inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi;- realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
  5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali:- rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso;- modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici;- modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde;- realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni;- inserimento di canne fumarie o comignoli;- realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari;- realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
  6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
  7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
  8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq;
  9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);
  10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
  11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
  12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;
  13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
  14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;
  15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
  16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi;
  17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione cheassicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi;
  18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprassuolo;
  19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
  20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;
  21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
  22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
  23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
  24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
  25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;
  26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;
  27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;
  28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
  29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;
  30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
  31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;
  32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi;
  33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali;
  34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
  35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5.000 mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti
  36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti;
  37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq;
  38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni;
  39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, daconsiderare come attrezzature amovibili.

Costi: 

Vanno corrisposti i Diritti di segreteria.

Tempi: 

Il procedimento autorizzatorio ordinario prevede che:
  • l’autorità competente entro 40 gg dovrà verificare la documentazione, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere la richiesta alla Sovrintendenza;
  • la Sovrintendenza nei 45 gg successivi dal ricevimento della documentazione dovrà emanare il proprio parere vincolante. Se la Sovrintendenza non esprime il proprio parere l’amministrazione competente potrà convocare una conferenza dei servizi che si dovrà concludere entro 15 giorni. Se la Sovrintendenza esprime parere favorevole, entro i successivi 20 giorni, verrà rilasciata l’autorizzazione paesaggistica. In caso di parere negativo, verrà comunicato, entro lo stesso termine, il preavviso di diniego;
  • l’autorità competente procederà al rilascio dell’autorizzazione o al diniego in ogni caso decorsi 60 gg dal ricevimento della pratica da parte della Sovrintendenza.
 
Il procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e non si applica pertanto la moratoria di 30 giorni prevista per gli interventi ordinari.

Note: 

Le istanze devono essere presentate attraverso lo SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE.

Livello di Informatizzazione attuale: 

Download modulistica
 

Normattiva
Il portale della legge vigente    

 

Globo srl - Treviolo (BG)Realizzazione tecnica a cura di Globo S.r.l. - Viale Europa 17/B - 24048 Treviolo (BG)

 

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